Dal primo ottobre 2015 sono in vigore le nuove norme sulla certificazione energeticadegli edifici, al fine di uniformare il territorio italiano in materia di certificazione.
Ricordiamo, infatti, che i 3 decreti del 26 giugno 2015 riscrivono completamente le regole della certificazione energetica.
Tra le tante novità introdotte, non passano certo inosservate le misure relative alla predisposizione di controlli a campione e i nuovi obblighi di sopralluogo presso l’edificio da parte del tecnico certificatore.
Il legislatore, con le nuove disposizioni normative, ha voluto certamente fornire maggiori garanzie in termini di qualità degli APE e dei dati in esso contenuti ed anche tutelare la professionalità dei tecnici impegnati nella certificazione energetica.
Il decreto linee guida, all’articolo 4 comma 6 prevede che, al fine di garantire l’esplicazione di un’attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, il soggetto incaricato di redigere il documento, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
Molto spesso, in passato, alcuni tecnici si sono lamentati di pratiche scorrette da parte di loro colleghi che rilasciavano APE basandosi semplicemente su piante catastali degli immobili,senza effettuare sopralluogo o verifica alcuna.
Con le nuove regole ciò non sarà più consentito.
Il tecnico deve effettuare almeno un sopralluogo e deve reperire e verificare tutti i dati relativi a involucri verticali, stratigrafie, infissi, impianti, etc.
Le nuove linee guida prevedono (art. 5) che le Regioni e le Province autonome, al fine dell’effettuazione dei controlli, adottino piani e procedure per il controllo di almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.
I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
Per quanto riguarda le sanzioni per il certificatore energetico, il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D. Lgs. 192/2005, che prevede: