La IV edizione della norma CEI 11-27 introduce due nuove figure per la sicurezza nei lavori elettrici che affiancano le già note funzioni di Responsabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai Lavori (PL).
A tali nuove figure viene dato il nome di Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e di Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL). I ruoli suddetti possono essere svolti da una persona o da un gruppo di persone (unità).
Più in dettaglio, la URI viene definita come “Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto” La seconda nuova figura, ossia l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL), è invece definita come l’Unità o Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire il lavoro.
In sostanza, la nuova edizione della norma CEI 11-27:2014, pur non individuando una precisa e rigida organizzazione aziendale per la progettazione ed esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici, introducendo queste due nuove figure consente al Datore di Lavoro dell’azienda, o comunque al soggetto che ha il compito di creare tale organizzazione, molteplici soluzioni, in funzione delle dimensioni, delle deleghe di funzione e delle competenze aziendali disponibili.
(RI) PERSONA DESIGNATA ALLA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
E’ la persona responsabile della sicurezza dell’impianto elettrico durante un’attività lavorativa.
Viene designata dalla URI in occasione di un lavoro sull’impianto stesso (manutenzione compresa).
(URI) PERSONA O UNITÀ RESPONSABILE DELL’IMPIANTO ELETTRICO
La URI può essere identificata con il proprietario dell’impianto elettrico, ad esempio:
Ad essi fanno capo le responsabilità complessive dell’impianto elettrico durante l’esercizio normale dello stesso, in assenza di lavori di qualunque natura.
(URL) UNITÀ RESPONSABILE DEL LAVORO
Per le Società strutturate o di grandi dimensioni, questa Unità o staff tecnico ha il compito di progettare ed eseguire un lavoro.Nelle imprese con minore struttura o dimensione detta Unità può essere ricondotta anche a una singola Persona che può coincidere con la persona che ricopre il ruolo di preposto alla conduzione del lavoro elettrico ovvero il ”PREPOSTO AL LAVORO (PL)”
Definizione di “LAVORO ELETTRICO” e “LAVORO NON ELETTRICO”
La precedente edizione della norma distingueva il lavoro elettrico dal lavoro non elettrico in base al tipo di lavoro che veniva svolto. La nuova edizione invece individua il tipo di lavoro in base alla distanza dalla parte in tensione.
La nuova Norma inoltre specifica le prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica, introduce delle regole per i lavori non elettrici in riferimento alle norme contenute nel Decreto Legislativo 81/08, modifica la distanza (DL) relativa alla bassa tensione.