Studio di ingegneria
Ing. Antonio Zeolla
Contributi a fondo perduto per chi investe in sicurezza

Bonus ristrutturazioni: le risposte del Fisco alle domande frequenti

 Tutto quello che c'è da sapere sul Bonus Ristrutturazioni nelle faq aggiornate dell'Agenzia delle Entrate.

E' possibile usufruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il cambio d'uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione.

Sì, secondo il principio per cui è riconosciuto il beneficio a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, è possibile. È però necessario che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta dal familiare convivente non intestatario (circolare 20/2011, punto 2.1).

Per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012, il tetto massimo di spesa è di €96.000 per singola unità immobiliare.

Il limite è riferito ad ogni singola abitazione (risoluzione n. 206/2007 e 19/2008). Pertanto, ogni condomino, nel limite di una spesa massima di €96.000, potrà detrarre fino a €48.000.

No, non sono previsti limiti minimi di spesa.

Sì, a condizione che il compromesso sia registrato, che abbia il possesso dell'immobile e che esegua i lavori a proprio carico.

Sì.

Se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l’immobile, deve redigere una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Sì, occorre che il condominio sia munito di codice fiscale. Il pagamento potrà essere effettuato da uno dei condomini che dovrà indicare nei bonifici il proprio codice fiscale oltre a quello del condominio. Il pagamento potrà essere eseguito dal conto corrente bancario (o postale) del condomino a tal fine delegato dagli altri o da un conto appositamente istituito (circolare n. 11/E 2014).

Non è obbligatorio suddividere tra i comproprietari le spese sostenute in base alle quote di proprietà dell’immobile. Tuttavia, quando la partecipazione alle spese è diversa dalle quote di proprietà, è necessario annotare in fattura la percentuale di ripartizione delle spese (circolare n. 55/E 2001).

Sì, la detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia spetta sull'intero importo della fattura pagata (comprensivo di Iva).

sì, anche il coniuge convivente può usufruire delle detrazioni fiscali e non è rilevante il regime patrimoniale del matrimonio.

Sì, per gli interventi che consentono di ottenere la detrazione fiscale del 50% è prevista anche la possibilità di eseguire i lavori in proprio ottenendo quindi la detrazione sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati (circolare ministeriale n. 121/1998 paragrafo 2.4).

Sì, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (comodatario), se diverso dai familiari conviventi, è obbligatorio produrre e conservare dichiarazione di consenso del possessore (proprietario) all'esecuzione dei lavori (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 n. 149646).

No. Le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento eseguito sono escluse dalla applicazione dell’aliquota ridotta; esse, pertanto, sconteranno l’aliquota ordinaria del 22%. Le spese per tali prestazioni consentiranno, comunque, di beneficiare delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni.

Sì, può detrarre anche le spese per l’imbiancatura sebbene in sé qualificabile come manutenzione ordinaria, a condizione che essa sia strettamente connessa alle altre opere di manutenzione straordinaria per cui le spetti l’agevolazione (circolare ministeriale n. 57/1998).

Sì, è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% per la realizzazione dell’antifurto nella propria abitazione. Esso rientra infatti tra gli interventi volti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, per cui sono previste le detrazioni fiscali.

Sì, è possibile purché vi sia il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.

Non è possibile fruire della detrazione in questo caso. Per espressa previsione normativa (articolo 1 comma 3 della legge n. 449/1997), la detrazione del 36% (oggi 50%) relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra cui sono compresi l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici, compete per immobili già censiti in catasto, o per i quali sia stato richiesto l'accatastamento.



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