Studio di ingegneria
Ing. Antonio Zeolla
Contributi a fondo perduto per chi investe in sicurezza

Accordi Stato-Regioni sulla formazione dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.
 
Accordo del 21/12/2011.

Pubblicato in GU n.8 del 11/01/2012. In vigore dal 26/01/2012.
 

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 Abilitazione operatori Attrezzature da Lavoro

Art. 73 comma 5 - DLgs 81/2008

Addestramento e Abilitazione

 

L’accordo Stato-Regioni concernente l’individuazione delle macchine operatrici per cui è richiesta una specifica abilitazione è entrato in vigore il 12 Marzo 2013.

 

La lista delle macchine per le quali è richiesta una specifica abilitazione è la seguente:

·         Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
·         Gru a torre
·         Gru mobili
·         Gru su autocarro
·         Carrelli elevatori con conducente a bordo
        1.       Carrelli semoventi a braccio telescopico
        2.       Carrelli industriali semoventi
        3.       Carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi
·         Trattori agricoli e forestali
·         Macchine movimento terra
        1.       Escavatori idraulici
        2.       Escavatori a fune
        3.       Pale caricatrici frontali
        4.       Terne
        5.       Autoribaltabile a cingoli
·         Pompa per calcestruzzo

 

Tale elenco è chiaramente non esaustivo di tutte le macchine operatrici che possiamo trovare nei vari ambiti lavorativi in cui bisogna ottemperare ai dettami del Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

Pertanto la domanda che spesso mi pongono è: “Per le macchine non menzionate nell’accordo Stato-Regioni (carroponte, palificatrici, finitrici ecc.) cosa bisogna fare?”

Per rispondere alla domanda bisogna focalizzare l’attenzione sull’Art. 71 comma 7 e sull’Art. 73 comma 4 e comma 5 del DLgs. 81/2008.

 

Art. 71 comma 7.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

 Art. 73 comma 4.

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.71, comma 7, ricevano una formazione informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone.

 Art. 73 comma 5.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate:  le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione

Osserviamo che accanto alle ricorrenti parole “informazione e formazione” troviamo le parole addestramento (art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4) e abilitazione (art. 73 comma 5)

L’addestramento è l’azione e il risultato dell’addestrare o dell’addestrarsi (esercitarsi a diventare destro, allenarsi).

L’abilitazione è il riconoscimento legale dell’idoneità allo svolgimento di un’attività o una professione.


Fare addestramento, in questo contesto, significa fare delle attività teorico e pratiche dirette a rendere i lavoratori edotti, consapevoli e responsabili all’uso corretto delle macchine ed attrezzature di lavoro.

Abilitare, in questo contesto, significa che alla fine del percorso formativo teorico e pratico, effettuato in base ai criteri dettati dall’accordo stato-regioni, viene svolto un esame di verifica dell’apprendimento che attesta l’idoneità del lavoratore alla conduzione della macchina.
 

In conclusione:

·       per tutte le macchine e attrezzature che richiedono, per il loro uso, conoscenze specifiche è previsto l’addestramento.
·   per le macchine e attrezzature individuate dall’accordo Stato-Regioni n. 53 del 22/02/2012 oltre all’addestramento è prevista anche una “specifica abilitazione”.

 Ing. Antonio Zeolla

            



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